La Corte di Appello di Venezia conferma la sentenza sulla violazione della quota di riserva per lavoratori disabili

La recente decisione della Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado rigettando l’opposizione di una società (s.p.a.) avverso un’ordinanza di ingiunzione della D.T.L. La causa riguardava il mancato adempimento dell’obbligo di copertura della quota di riserva per lavoratori disabili, sanzionato per violazione degli articoli 3 e 9 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

**La Decisione della Cassazione:**
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della società, sottolineando l’obbligo del datore di lavoro di dimostrare l’incompatibilità assoluta tra le mansioni disponibili e l’invalidità dei lavoratori avviati. Benché non sia richiesto al datore di lavoro di apportare adattamenti organizzativi per l’utilizzo di lavoratori invalidi, l’obbligo di assumere tali lavoratori è sottolineato come principio di correttezza e buona fede.

La Cassazione ha anche evidenziato la possibilità di richiedere un esonero parziale, subordinato al versamento di contributi al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, in base alle specifiche condizioni dell’attività lavorativa.

**Conclusione:**
La decisione della Cassazione conferma le conclusioni della Corte di Appello, sottolineando l’insufficienza di prove presentate dalla società riguardo all’incompatibilità delle mansioni disponibili con le minorazioni degli invalidi avviati. Tale sentenza sottolinea l’importanza del rispetto dei diritti dei lavoratori disabili e l’obbligo delle aziende di adempiere agli obblighi previsti dalla legge a loro favore.