Modalità d’iscrizione nell’elenco dei disabili

Per richiedere l’iscrizione alle categorie protette occorre recarsi presso il Centro per l’impiego della propria provincia di residenza. Prima però, è necessario essere in possesso della documentazione medica che attesti la percentuale di invalidità richiesta dalla legge. Bisogna perciò sottoporsi al giudizio di una commissione sanitaria presso la Asl territorialmente competente.

Le categorie protette: nozione e vantaggi previsti dalla legge

La legge [1] promuove espressamente l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità. In particolare, sono previste forme specifiche di tutela per:

  1. persone affette da minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali, nonché portatrici di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  2. persone invalide del lavoro, con un grado di invalidità superiore al 33%;
  3. persone non vedenti e sordomute;
  4. persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;
  5. vittime del terrorismo, coniugi e orfani di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero per l’aggravarsi dell’invalidità derivante da tali cause.

Quelle elencate rappresentano le cosiddette «categorie protette», per le quali la legge predispone strumenti di sostegno e collocamento mirato nel lavoro. In altri termini, tramite l’iscrizione in un apposito elenco, il cittadino che rientri nelle suddette categorie può beneficiare di alcuni vantaggi per un più facile inserimento lavorativo. Si predispone un sistema che consente di valutare le capacità lavorative del soggetto, al fine di adibire quest’ultimo alle mansioni adeguate al suo grado di invalidità.

Sotto questo punto di vista, i datori di lavoro, sia pubblici che privati, hanno l’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette, nella seguente misura:

  • il 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda ha più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, se ne ha tra 36 e 50;
  • un lavoratore, se ne ha tra 15 a 35.

Inoltre, le aziende devono assumere i soggetti di cui al punto 5 del precedente elenco, nella misura dell’1% se occupano più di 150 dipendenti, e di un lavoratore se ne occupano da 51 a 150.

L’assunzione avviene per chiamata nominativa o numerica dalle liste presenti presso i Centri per l’impiego, cui la persona disabile è tenuta ad iscriversi.

Gli iscritti ai suddetti elenchi possono inoltre partecipare a tutti i concorsi pubblici, beneficiando eventualmente di un tempo extra per lo svolgimento della prova concorsuale. Chi ha una percentuale di invalidità superiore all’80%, inoltre, non è tenuto a svolgere l’eventuale prova preselettiva prevista dal bando di concorso [2]. Va ricordato che esistono concorsi pubblici interamente destinati alle categorie protette, e altri che vi riservano solo una quota dei posti disponibili.

Per essere sempre informati sui concorsi banditi, è possibile consultare la Gazzetta ufficiale (sezione «concorsi ed esami»), pubblicata online ogni martedì e venerdì, nel tardo pomeriggio.

Dove e come iscriversi alle categorie protette

Per iscriversi alle categorie protette, è necessario recarsi presso il Centro per l’impiego presente nella provincia di residenza. Si tratta, in poche parole, delle strutture che hanno sostituito i vecchi uffici di collocamento. Prima di far questo, però, occorre munirsi di una certificazione che attesti il possesso della percentuale di invalidità necessaria per l’iscrizione (come si è visto, almeno il 46% di invalidità)[3].

La percentuale è stabilita da una commissione sanitaria dell’Asl territorialmente competente (formata da medici Asl e integrata da un medico Inps), che sottopone a visita medica il cittadino affetto da disabilità. A tal fine, occorre effettuare la seguente procedura:

  1. bisogna recarsi presso il proprio medico curante, che attesta la natura dell’infermità presente e completa appositi modelli di certificazione predisposti dall’Inps (è un’operazione che il medico compie in quanto professionista accreditato presso il suddetto istituto previdenziale);
  2. tale certificato (detto «certificato introduttivo») viene compilato al computer e inviato per via telematica all’Inps;
  3. il sistema genera un codice, consegnato al paziente con la firma del medico curante;
  4. la persona affetta da invalidità deve poi richiedere la visita della commissione sanitaria. Ciò avviene presentando all’Inps (sempre per via telematica) il certificato introduttivo firmato dal medico. Per far ciò è necessario essere accreditati (cioè aver ricevuto un codice pin da parte dell’Inps). Pertanto, il certificato può essere inviato personalmente (se si è in possesso del codice pin) oppure tramite Caaf, associazioni di categoria o patronati;
  5. il sistema abbina il certificato introduttivo inviato dal medico con la domanda presentata dal paziente;
  6. entro 30 giorni si verrà convocati per la visita, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e tramite email all’indirizzo fornito;
  7. a conclusione della visita (dove occorre presentare tutta la documentazione sanitaria in possesso), la commissione sanitaria redige un verbale elettronico, in cui viene attestata la percentuale di invalidità;
  8. la commissione redige anche la «scheda funzionale», in cui accerta quali sono le capacità lavorative del soggetto e, quindi, le mansioni a cui potrà essere effettivamente adibito;
  9. il verbale è poi inviato dall’Inps alla persona interessata, in doppio esemplare: uno con tutti i dati sensibili del soggetto, l’altro con il solo giudizio finale (percentuale di invalidità), utilizzabile per uso amministrativo.

Ottenuto il verbale che accerti una percentuale di invalidità superiore al 45%, occorre quindi presentarsi al Centro per l’impiego. Bisogna compilare un apposito modulo che attesti il possesso dei requisiti richiesti:

  • età superiore a 15 anni;
  • non essere in età pensionabile;
  • stato di disoccupazione;
  • possesso della percentuale di invalidità richiesta dalla legge (mediante presentazione del verbale della commissione medica).

Dal 1 gennaio 2013, inoltre, le richieste di iscrizione devono essere corredate con la «scheda funzionale», in copia autenticata.

Con la sottoscrizione e la consegna del modulo, si verrà iscritti alle liste per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Fonte: www.laleggepertutti.it